Art. 4.
(Assegno di base).

      1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
      2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
      3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a decorrere dal terzo mese di gravidanza.

 

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      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.